La Corte Costituzionale ha esaminato in camera di consiglio l'ordinanza di rimessione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162-ter, quarto comma, del codice penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, 76 e 111 della Costituzione (sentenza n. 154 del 25 settembre 2026).
Il giudizio è stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Reggio Emilia con ordinanza del 12 dicembre 2025, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, anno 2026. La Corte ha esaminato gli atti nella camera di consiglio del 18 maggio 2026. Il Presidente era Amoroso, mentre il redattore della sentenza è stato Buscema.
La questione è emersa nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di M. S., imputato del reato di stalking (art. 612-bis, secondo comma, codice penale), procedibile a querela soggetta a remissione, nei confronti della sua ex moglie, con querela presentata il 9 settembre 2024. All'imputato era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e il divieto di comunicazione con la stessa.
In sede di udienza preliminare, la difesa dell'imputato aveva chiesto l'ammissione alla causa di esclusione della punibilità per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p., offrendo alla persona offesa la somma di 10.000 euro a titolo di integrale risarcimento del danno. La difesa della persona offesa si era dichiarata disponibile ad accettare la somma offerta, contestandone però la congruità come risarcimento integrale e opponendosi alla dichiarazione di estinzione del reato. Il giudice rimettente ha ritenuto rilevanti le questioni di legittimità costituzionale, osservando che, nel caso di valutazione positiva della congruità del risarcimento, il reato potrebbe essere dichiarato estinto anche in assenza del consenso della persona offesa.
Secondo il giudice rimettente, la norma censurata, nel limitare l'applicabilità dell'art. 162-ter cod. pen. ai soli casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali invocati.
La sentenza della Corte Costituzionale ha quindi affrontato il tema della compatibilità costituzionale del regime di estinzione del reato attraverso condotte riparatorie, con particolare riferimento ai reati procedibili a querela soggetta a remissione, come il reato di stalking.
Secondo Adnkronos, la sentenza ha confermato che lo stalking non è un reato estinguibile con condotte riparatorie, ritenendo ragionevole la scelta legislativa.